Descrizione
Gli elettori affetti da gravi infermità, portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto, possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dalla A.S.L.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può esercitare tale compito solo per un invalido.
Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare materialmente e autonomamente il diritto di voto:
- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità;
Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché il familiare o l’altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
- l’impedimento fisico è evidente;
- sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”. La legge 17/2003 permette infatti di annotare in modo permanente il diritto al voto assistito, mediante l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, per evitare all'elettore fisicamente impedito di dover produrre ad ogni consultazione il certificato medico idoneo per ottenere l'assistenza.
L'elettore avente diritto, può richiedere all'Ufficio Elettorale del Comune stesso l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, presentando:
- la richiesta compilata (modulo sotto allegato).
- la documentazione sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale (dovrà attestare esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto al voto)
- la tessera elettorale per l'apposizione del timbro.
- l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltre all’indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07;
- l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell’avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: …… (generalità dell’elettore accompagnato), … (data), … (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.
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Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2024, 12:27