Competenze
L’organo straordinario di liquidazione - OSL - ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva”.
L’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 fornisce l’interpretazione autentica del comma 4 sopra richiamato, chiarendo che “ (…) si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11”.
A mente dell’art. 5 del d.P.R. n. 378/93: “L’organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:
a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui;
b) istituzione del servizio di cassa della gestione di liquidazione;
c) (Omissis);
d) accertamento dell’indebitamento fuori bilancio;
e) inserimento d’ufficio nella massa passiva, per capitale, accessori e spese, dei debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto e successive richieste al giudice dell’esecuzione di provvedimenti dichiarativi dell’estinzione dei procedimenti;
f) transazione delle vertenze;
g) evidenziazione dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione;
h) evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni;
i) provvedimenti per l’accertamento e la riscossione dei residui attivi;
l) individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile;
m) individuazione ed acquisizione delle attività che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti;
n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passività accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
o) assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo erariale alla liquidazione;
p) liquidazione e pagamento dei residui debiti fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;
q) deliberazione del rendiconto della gestione”.
Tipo di organizzazione
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Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2024, 07:09