Residenza e cambio di abitazione in tempo reale

Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le domande di variazione anagrafica (iscrizione per trasferimento da altro comune o dall'estero di cittadini iscritti all'AIRE - Cambio di abitazione ) allo sportello comunale, per raccomandata, per fax o per via telematica.

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,e il successivo Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, introducono nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lettera a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (disponibili in formato Word  su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune di Genazzano con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

  • MODALITA' DI INOLTRO

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

Raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe Comune di Genazzano
Piazza Santa Maria, 4 00030 Genazzano(RM)
Fax ai seguenti numeri: 06 95579210
Via Telematica utilizzando i seguenti
indirizzi di Posta elettronica:

Email certificata: cambiodiresidenza@pec.genazzano.org

 

  • MODELLI DA UTILIZZARE

Dichiarazione di residenza(Mod. 1) (123 KB
per provenienza da altro comune, dall'estero, dall'aire di altro comune; cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune;

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la
documentazione indicata nell'allegato A
ALLEGATO A (78.23 KB
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la
documentazione indicata nell'allegato B
ALLEGATO B (152.15 KB


Dichiarazione di trasferimento all'estero (Mod. 2) (64.5 KB)
per provenienza da altro comune, dall'estero, dall'aire di altro comune; cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune;

  • VERIFICHE D'UFFICIO


A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà  entro 2 (DUE) giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
Successivamente l'Ufficiale d'Anagrafe Responsabile del Procedimento provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata con le modalità sopra indicate senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione e comunque entro i 2 giorni lavorativi successivi, si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal Comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

  • CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI


I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
  • nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro Comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e dandone immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
  • nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.

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